di STEFANIA BASILE
Carissimi lettori di Villaedintorni, da oggi parte una nuova rubrica, “mediazione e dintorni”, curata dalla sottoscritta, in cui verrà dedicato uno spazio alla diffusione della cultura della mediazione civile, di cui mi occupo da ormai 6 anni, parallelamente alla mia professione di base.
La rubrica avrà un taglio non eccessivamente tecnico, al fine di essere fruibile anche dai non addetti ai lavori: di volta in volta verranno fornite pillole informative sull’argomento, anche attraverso la pubblicazione di aggiornamenti legislativi o di ordinanze giudiziali, nonché indicazioni pratiche sullo svolgimento effettivo di una procedura di mediazione, in modo che con semplicità possano arrivare a tutti i lettori le informazioni base su cui si fonda l’istituto della mediazione.
Cominciamo dunque questa sorta di “viaggio a puntate” nel mondo della mediazione civile, partendo da una semplice domanda: che cosa è la mediazione civile e quando è stata introdotta nel quadro normativo italiano?
Ma prima ancora di rispondere alla domanda, è opportuno puntare l’accento sul plus valore della mediazione, che, ancor prima che un istituto giuridico, è un “atteggiamento”, un modus vivendi, che punta su valori di compartecipazione, di ripristino di relazioni personali e soddisfacimento dei bisogni delle parti impegnate nella controversia. Punta cioè su un atteggiamento di apertura e di collaborazione con gli altri, non già di esclusione.
Ognuno di noi, infatti, consapevolmente o meno, “media” tutti i giorni, con le persone con cui entra in “contatto”: si media per primi con noi stessi, poi con la famiglia, coi compagni di scuola, con gli amici, con i colleghi di lavoro… Con tutti, insomma, perché dove si instaura un rapporto umano, lì subentra la necessità di “mediare”… siamo dunque (naturalmente) predisposti alla mediazione, ma affinare tale nostra capacità ci agevolerà nei rapporti con le persone che ci circondano!
Fatta questa premessa, possiamo rispondere alla precedente domanda.
La mediazione civile, intesa come istituto giuridico, rientra nei cosiddetti sistemi di risoluzione alternativi al processo civile (A.D.R.: alternative dispute resolution) ed è comparso sulla scena legislativa italiana non molto tempo fa: il momento di svolta è stato senza dubbio il recepimento della Direttiva Comunitaria n. 52/2008 sulla mediazione nelle controversie transfrontaliere, seguito poi dalla introduzione del D. Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 60 della Legge n.69/2009. Tale decreto definisce la mediazione come «l’attività […] svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1, lett. a, d.lgs. n. 28/2010)”. Il terzo imparziale, ossia il mediatore, a differenza di un giudice, aiuta, conduce le parti in conflitto a comporre una controversia, senza imporre alcuna sua determinazione, il tutto entro un periodo di 3 mesi.
La mediazione civile può essere facoltativa, cioè scelta spontaneamente dalle parti, a lite insorta oppure in forza di una clausola di mediazione (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 28/2010), obbligatoria per alcune materie (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice (condizione di procedibilità della domanda giudiziale) le parti debbono aver tentato l’esperimento del procedimento di mediazione (art. 5, comma 1.bis d.lgs. n. 28/2010).
La mediazione è dunque obbligatoria in materia di: condominio,diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
I punti fondamentali su cui dunque si basa la stessa sono: celerità, partecipazione attiva delle parti, economicità, flessibilità, etc.
Questi i punti essenziali da cui partire, dei quali sono stati forniti solo brevi spunti nel presente articolo; del procedimento in sé, ovvero del suo funzionamento, attivazione, costi, durata, benefici fiscali e della figura del mediatore, parleremo in seguito, di volta in volta.
Ringraziando in anticipo tutti i lettori che vorranno proseguire questo viaggio, fornisco i contatti da utilizzare per approfondimenti su tematiche specifiche:
Studio tecnico Ing. Basile – Sede Fimeco (organismo di mediazione e formazione)
Tr. priv. L. da Vinci, 10, Villa S. Giovanni (RC),
Tel: 0965.752718, mail: stefaniabas@tiscali.it
Info point gratuito tutti i giovedì, 11:30-13:00.
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