Carissimi lettori di Villaedintorni, con il presente articolo cominciamo ad entrare nel vivo dell’istituto della mediazione civile, partendo proprio dal primo passo, ovvero dal deposito di una istanza di mediazione, e dunque dall’avvio del procedimento stesso, fino alla chiusura (positiva o negativa) dello stesso.
Si ricorda preliminarmente che il procedimento di mediazione si avvia nei casi previsti dal D. lgs 4 marzo 2010, così come modificato dalla Legge n.98 del 09/08/2013 (art.5, comma1 bis e 2), ovvero “chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”, mentre è escluso in altri casi (art.5, comma4, D. lgs 28/10), ovvero le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.
Come si avvia il procedimento di mediazione?
Per poter di attivare il procedimento, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato (art.5, comma 1bis D.lgs 28/10), è necessario scegliere un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In particolare, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati sono iscritti nel registro e possono costituire organismi di mediazione in ogni materia; anche gli altri ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. Si precisa che nel caso di materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può svolgersi anche presso la Camera di conciliazione della Consob ovvero all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Come novità, con il decreto del fare è stato introdotto il concetto di competenza territoriale, ovvero l’organismo scelto, pubblico o privato che sia, deve trovarsi “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Come si determina la competenza territoriale dell’organismo di mediazione?
Prima di tutto si deve identificare il giudice competente secondo le norme del cpc, e quindi fare riferimento all’ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari, e cioè: distretto per la Corte d’Appello, circoscrizione per il Tribunale, mandamento per il giudice di pace ed ambito territoriale regionale per il tribunale delle imprese. La suddetta competenza territoriale può essere derogata se le parti si rivolgono, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo.
Scelto dunque l’organismo di cui avvalersi, per avviare il procedimento si effettua il deposito dell’istanza (art.4, comma 1, D.lgs.28/10) presso la segreteria dell’organismo, e ciò può effettuarsi brevi manu o a mezzo mail.
Quali elementi imprescindibili deve contenere l’istanza di mediazione?
È di fondamentale importanza la corretta ed esaustiva compilazione della stessa, che deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: l’indicazione dell’organismo scelto, delle parti, dell’oggetto della pretesa e del suo valore, nonché delle relative ragioni.
L’indicazione dei suddetti elementi consente all’istanza di produrre sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce, “dal momento della comunicazione alle altre parti”, la decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6). Se però il tentativo fallisce, “la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo”.
In caso di più domande depositate dalle parti in organismi diversi, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima in ordine cronologico: per determinare il tempo della domanda farà fede la data di ricezione della comunicazione (D. lgs 28/2010, art. 4, comma 1).
A questo punto, ricevuta l’istanza, l’organismo procede con la designazione di uno o più mediatori e con l’invio all’altra parte dell’istanza e della data del “primo incontro programmatico” (introdotto dalla Legge n.98 del 09/08/2013), da svolgersi entro trenta giorni dal deposito della domanda.
Che ruolo ha il primo incontro programmatico?
Le parti hanno obbligo, già dal primo incontro, ad essere assistite da un avvocato (D. lgs 4 marzo 2010, art. 5, comma 1 bis) e nel corso dello stesso il mediatore verificherà con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione.
Si badi bene che ancor prima “all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali”.
Nel caso di mediazione obbligatoria, il mancato raggiungimento di un accordo in sede di primo incontro, ovvero la volontà a non proseguire oltre lo stesso, ha valore di tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. E in tal caso non è previsto alcun costo, a parte le spese iniziali di avvio della procedura (pagate in egual misura dall’istante e dalle parti aderenti).
La eventuale mancata partecipazione delle parti “convenute” (ovvero le parti invitate, come indicate nell’istanza di avvio) al procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, può essere, per il giudice, fonte di argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.c.), con condanna della parte al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Cosa accade se si supera il primo incontro programmatico?
Se le parti congiuntamente danno il consenso alla prosecuzione, ovvero vogliono andare oltre il primo incontro, allora si entra nel procedimento di mediazione vero e proprio, che dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento dell’organismo, delle norme imperative e all’ordine pubblico.
Le parti avranno tempo tre mesi per tentare di raggiungere o meno l’accordo e il tutto si svolgerà attraverso una serie di incontri (congiunti o separati), il cui numero varia da caso a caso.
Se le parti non riescono da sole a raggiungere l’accordo, il mediatore, su richiesta delle stesse, potrà formulare una proposta di conciliazione, informandole preventivamente delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall’articolo 13 del d.lgs. 28/2010. In ogni caso, in qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione o, ove necessario, suggerire la consultazione di un tecnico esperto, per dirimere la controversia oggetto del procedimento di mediazione in svolgimento.
Se la conciliazione non viene raggiunta dalle parti, il mediatore redige un verbale “negativo”, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dallo stesso mediatore (che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere), verbale con cui si dichiarerà il non raggiungimento di un accordo tra le parti.
Se la conciliazione viene raggiunta, al verbale si allega il testo dell’accordo, quest’ultimo firmato dalle sole parti e dai loro avvocati (non dal mediatore).
Il contenuto dell’accordo viene concordato dalle parti, con l’assistenza dei loro avvocati, e non opera il principio simile a quello processuale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma si basa sul soddisfacimento dei bisogni e degli interessi delle parti.
È importante evidenziare come l’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; questo perchè gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, ove richiesto dalle parti, può essere omologato dal tribunale per costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Quanto costa un procedimento di mediazione?
Altra caratteristica della mediazione è la sua economicità, oltre a snellezza, rapidità, riservatezza, etc.: all’atto del deposito della domanda di mediazione sono previste le cosiddette spese di avvio, pari a 40,00 euro+iva, pagate dall’istante e successivamente dalle parti aderenti; tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
In caso di prosecuzione oltre il primo incontro sarà previsto il pagamento, per ciascuna parte aderente, delle indennità di mediazione, il cui ammontare è proporzionale allo scaglione di valore della controversia, o meglio al valore economico su cui le parti si sono accordate e risultante nel verbale di accordo.
Il verbale di accordo è poi esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
Esistono anche delle agevolazioni fiscali: nel caso di esito positivo della mediazione, le parti usufruiranno di un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità, in caso di esito negativo, il credito d’imposta sarà ridotto della metà.
Anche nel procedimento di mediazione è previsto il gratuito patrocinio, come accade nel giudizio in tribunale, nei casi previsti dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, ovvero nei casi di mediazione che sia condizione di procedibilità e quando la mediazione è disposta dal giudice.
In tal caso “all’organismo non è dovuta alcuna indennità, ai sensi dell’articolo 76 (L)” DPR n. 115/2002 (art. 17 co 5bis).
Ringraziando tutti i lettori che stanno continuando con me questo viaggio, fornisco i contatti da utilizzare per approfondimenti su tematiche specifiche:
Studio tecnico Ing. Basile – Sede Fimeco (organismo di mediazione e formazione)
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Tel: 0965.752718, mail: stefaniabas@tiscali.it
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