BAGNARA CALABRA -La Commissione Straordinaria (Contarino -Turco – Cacciola) che regge il Comune ha emesso un’ordinanza di divieto di utilizzo di petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel territorio comunale per il periodo di tempo dal 31/12/2015 all’01/01/2016.
In linea con la decisione presa da centinaia di sindaci di tutta Italia, dunque, gli attuali amministratori di Palazzo “San Nicola”, responsabilmente, hanno considerato che «i petardi e altri fuochi artificiali e pirotecnici di vario genere, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono comunque provocare lesioni e considerevoli danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito». E ancora hanno tenuto conto «che gli stessi artifici pirotecnici possono provocare, a causa dello spavento indotto dal rumore prodotto e dagli effetti luminosi emanati, grave pericolo per gli animali, specie per quelli di affezione, che possono riportare gravi problemi fisici, ovvero fuggire dalle abitazioni, determinando problematiche di varia natura».
L’obiettivo del provvedimento è ovviamente quello di «tutelare la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio del Comune, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale». Anche e soprattutto alla luce del fatto «che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell’utilizzo di petardi e artifici pirotecnici in genere». Inoltre, i commissari hanno ritenuto necessario «limitare il più possibile l’uso incontrollato di artifici pirotecnici anche di libera vendita».
Nello specifico, la Commissione Straordinaria ordina:
– Il divieto di far esplodere petardi e/o qualsiasi altro artificio pirotecnico, in qualsiasi tipo di luogo, coperti o scoperti, pubblici o privati, ed in ogni via, piazza o area pubblica, fatto salvo, ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate secondo la normativa vigente.
– Il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.
E avvisa: la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 fino ad € 500.00 come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell’art. 20 della medesima Legge, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni penali o amministrative.
Redazione
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