E’ definitiva, in quanto notificata e non appellata entro i termini di legge, la sentenza n°1459 del 2019, con cui il Tribunale Civile di Reggio Calabria, nella persona del Magistrato Istruttore Emanuela Tagliamonte, ha accolto la domanda risarcitoria del sig. Domenico Trombetta, rimasto vittima di incidente stradale, verificatosi in data 06.07.2014.
In tale data, infatti, il Trombetta, alle ore 20:30 circa, allorquando si trovava a bordo del proprio veicolo elettrico per disabili “Genny Mobility”, giunto ad altezza della Via Nazionale, incrocio Via Don Luigi Nostro, attraversata quest’ultima via in direzione Sud, mentre si accingeva a ritornare sul marciapiede attraverso apposito scivolo per disabili, sconnesso e fuori norma in tema di distanze, cadeva rovinosamente.
Ma la sentenza ottenuta del sig. Trombetta, che da sempre si batte per l’esecuzione di un piano comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui lo stesso è quotidianamente “prigioniero” ed in conseguenza delle quali è rimasto vittima del sinistro in questione, va al di là della storica pronuncia giudiziale, ottenuta con l’assistenza legale del proprio difensore Avv. Vito Crimi, che lo ha sempre sostenuto nella vicenda giudiziaria e la cui linea difensiva ha trovato integrale accoglimento.
La pronuncia in questione, illuminata, diventa manifesto dei valori per i quali il Trombetta si batte da tempo e mette in evidenza come “Ai fini della realizzazione di quella “equal liberty” (2° comma art. 3 Costituzione), si è sviluppata, dunque, una copiosa legislazione che pone le basi per il superamento della condizione di svantaggio fisico, sociale e culturale e tende alla tutela della dignità della persona, pertanto, appare chiaro che l’abbattimento delle barriere architettoniche non è per il Comune una mera scelta discrezionale. L’ente ha l’obbligo (dovere) di abbattere tutti “a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta in forma permanente o temporanea; b)gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti” (art. 2, Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, normativa espressamente richiamata dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227), “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi che l’Ente Comunale abbia disatteso la disciplina summenzionata. Vi era un vero e proprio obbligo in capo all’odierno convenuto, di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire la corretta mobilità anche ai soggetti portatori di handicap, attraverso la manutenzione degli scivoli e l’abbattimento delle barriere architettoniche che di fatto limitano e/o ostacolano la corretta utilizzazione degli spazi, impedendo il verificarsi di situazioni di pericolo o ulteriore disagio.
Nonostante i ripetuti reclami effettuati dallo stesso sig. Trombetta, partecipante attivo alle varie riunioni presso l’amministrazione comunale per denunciare, sollecitare e far fronte a questi problemi, il Comune di Villa San Giovanni non si è attivato a provvedere alle varie problematiche denunciate dallo stesso, tra cui alla corretta manutenzione dello scivolo, che consente l’accesso al marciapiede ai soggetti disabili e, soprattutto, non ha provveduto alla rimozione della segnaletica stradale verticale, posta proprio in prossimità dello scivolo, così come risulta dalle foto allegate in atti. Infatti è stata proprio la presenza del palo, su cui in passato era posta la segnaletica stradale, che ha ostruito il passaggio del sig. Trombetta; più specificatamente, la ruota del veicolo elettrico dell’attore, urtando con il palo, ha determinato il ribaltamento del veicolo stesso e la conseguente caduta rovinosa dell’attore.
Continua il Magistrato Tagliamonte ad evidenziare come “è facile osservare che se il Comune avesse ottemperato alle disposizione normative su menzionate che dettano regole puntuali per garantire ai portatori di handicap una dignitosa vivibilità si sarebbe di certo evitato l’evento dannoso. Invece, solo a seguito dell’incidente l’Ente Comunale ha adottato varie delibere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una corretta fruibilità degli spazi pubblici anche ai soggetti disabili.
Pertanto è evidente il comportamento omissivo dell’Ente comunale che non si è adoperato ad adempiere a quelli che erano i suoi obblighi di custodia, né può ritenersi assolto ad opera dello stesso l’onere della prova circa la ricorrenza del cd. fortuito incidentale andando a ravvisare tale elemento nell’handicap dell’attore. Anzi forse proprio la menomazione fisica patita dal sig. Trombetta avrà sicuramente comportato da parte dello stesso un grado molto più elevato di diligenza nell’utilizzo del bene pubblico”.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito” (Cass. Sent n. 15383/2016). Inoltre, il D.P.R. 503 DEL 1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici prevede espressamente che “Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote”.
Dall’istruttoria sono chiaramente emersi tutti gli elementi costitutivi non solo di cui all’art. 2051 c.c., ma anche della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia evento dannoso (caduta) e nesso causale, con la condanna dell’Ente al pagamento delle spettanze risarcitorie e delle spese legali.
Il sig. Trombetta, pertanto, ha visti riconosciuti i propri diritti di cittadino disabile, lesi nell’accaduto, e vedrà risarcito adeguatamente il danno patito nel sinistro in questione, con diritto del Comune ad essere manlevato, negli esborsi da effettuare, dalla propria Compagnia assicuratrice.
Si spera che tale pronuncia giudiziale possa rappresentare un ulteriore stimolo per il Comune (si rammenta che i fatti in questione risalgono all’anno 2014!!!), affinchè si dia esecuzione, una volta per tutte, al PEBA, auspicando che le buone intenzioni si traducano in operatività concreta, senza discriminazioni e senza barriere.
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