VILLA SAN GIOVANNI – Il Comune di Villa San Giovanni non dovrà risarcire la Eco Srl, la società di famiglia del sindaco Giovanni Siclari (oggi sospeso dalla carica quale effetto dell’inchiesta “Cenide”) che aveva chiesto un risarcimento di 69 milioni di euro per le lungaggini burocratiche del progetto edilizio “Parco dei Falchi”.
A stabilirlo è stata la quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha rigettato l’appello avanzato dalla società (avvocati Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni) contro i comuni di Reggio Calabria (avvocato Damiana Falcone) e di Villa San Giovanni (avvocati Rosario Infantino e Fernando Scrivano): quel ricorso che aveva suscitato piccate reazioni nella minoranza per via di un presunto conflitto di interessi in capo al primo cittadino Giovanni Siclari (che non è più socio della Eco Srl), difensore del Comune contro la sua stessa famiglia; inutili gli inviti dell’opposizione affinché la famiglia Siclari rinunciasse al ricorso e quindi alla causa.
La controversia è proseguita, fino alla sentenza 1437 del 27 febbraio scorso con cui il Consiglio di Stato ha appunto bocciato l’appello dei Siclari confermando il giudizio del Tribunale amministrativo di Reggio Calabria e condannando la Eco srl a pagare 10mila euro di spese legali al Comune di Villa e 5mila al Comune di Reggio.
I giudici del CdS hanno risposto che “non c’è ingiustizia del danno”, a fronte della richiesta della famiglia Siclari avente a oggetto i “danni da ritardo nella pratica edilizia, avendo la Eco s.r.l. presentato la domanda di realizzazione del complesso turistico residenziale in data 27 dicembre 2005 e non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento conclusivo del relativo procedimento”.
Il Consiglio di Stato richiama infatti la sentenza del 2015 e ragiona sul fatto che “il progetto approvato era poco più di un preliminare privo del grado di dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire”. Dunque, sempre secondo il Collegio romano, “non sussiste alcun elemento, nemmeno utilizzando il canone del ‘più probabile che non’, per accertare che, una volta approvata la variante urbanistica, avrebbe dovuto senz’altro, o probabilmente, essere rilasciata l’autorizzazione unica alla realizzazione del complesso turistico alberghiero”. “Al contrario – continua la sentenza del CdS – in assenza di un progetto con un grado di dettaglio edilizio ed urbanistico sufficiente e necessario ad ottenere un titolo a costruire, è da escludere che il bene potesse essere attribuito. Il giudizio prognostico, in altri termini, porta a rilevare che non sarebbe spettato il bene della vita, ossia l’autorizzazione unica alla realizzazione del progetto, solo alla lesione del quale consegue l’ingiustizia del danno e la sua eventuale risarcibilità, e ciò perché l’assenza di un progetto con un grado di dettaglio sufficiente precludeva in radice il possibile rilascio del titolo autorizzativo”.
Progetto che non è stato presentato nemmeno dopo la sentenza del 2015 malgrado la richiesta del Suap.
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