VILLA. Antenna Iliad a Ferrito, annullata in autotutela l’autorizzazione

17 Giugno 2020
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VILLA SAN GIOVANNI – La mobilitazione popolare dello scorso febbraio è stata la molla che ha condotto a riflettere e che fatto rivalutare una situazione di rischio, per raggiungere oggi il risultato tanto atteso dalla comunità di Ferrito e non solo: la stazione radio base Iliad in via Fontana Piria n° 17 non si farà, almeno per adesso la vicenda è chiusa e una sua eventuale riapertura dovrebbe prima passare da un’aula giudiziaria. La responsabile del settore tecnico-urbanistico del Comune, Ida Albanese, ha infatti annullato in autotutela la conclusione dell’iter autorizzativo di installazione dell’antenna, confermando le osservazioni mosse in questi mesi dall’ex sindaco Antonio Messina, promotore della manifestazione contro l’impianto, previsto di fronte allo stabile della propria e di altrui case e a circa 100 metri da un asilo privato. Motivo conduttore dell’iniziativa di Messina la tutela della privata e pubblica salute, quella della moglie, la signora Maria Larizza, portatrice di valvola aortica con impianto meccanico e quindi intollerante a radiazioni e campi elettromagnetici, e naturalmente quella degli altri residenti della zona, in particolar modo numerosi bambini e adolescenti. Oggi, per tutti loro, è giunto il momento di tirare un vero sospiro di sollievo. E le spiegazioni addotte dall’ingegnere Albanese nel provvedimento di annullamento in autotutela non lasciano spazio a dubbi circa le criticità di un iter autorizzativo andato, inspiegabilmente, fin troppo avanti. Nel dettaglio, la responsabile dell’ufficio tecnico-urbanistico municipale ha illustrato le seguenti motivazioni:

a. Assenza di preventiva approvazione da parte dell’organo competente dell’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni del piano di localizzazione degli impianti, presentato da ILIAD S.p.A. in data 08/01/2019, con n.prot. 600/2019, ai sensi dell’art.6 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

b. Assenza, all’interno del procedimento conclusosi con Autorizzazione Unica, del parere obbligatorio ma non vincolante del Gruppo di Valutazione, di cui all’art.7 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

c. Incompatibilità della collocazione della Stazione Radio Base prevista da Iliad S.p.A. ed autorizzata con precedente provvedimento oggetto di annullamento, rispetto all’esistenza di Aree sensibili (scuola materna accreditata posta a distanza inferiore di 300 metri rispetto alla prevista installazione), di cui all’art.8, comma 11 del Regolamento Comunale Stazioni Radio Base, Deliberazione del C.C. n.55 del 28/11/2013;

d. Incompatibilità della collocazione della Stazione Radio Base prevista da Iliad S.p.A. ed autorizzata con precedente provvedimento oggetto di annullamento, con il dispositivo previsto dai commi 3, 5 e 6 dell’art.8 del su citato Regolamento, secondo i quali: Comma 3: Gli impianti per la telefonia cellulare devono, in via prioritaria, essere collocati su aree o immobili di proprietà comunale ed aventi destinazione non residenziale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su immobili o aree a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma 5; Comma 5: Gli impianti, ove non collocabili su aree pubbliche, devono essere preferibilmente localizzati in aree industriali agricole, boschive, ecc. coni seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione: a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico; b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.); c. Aree di rispetto cimiteriale; d. Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi;  Comma 6: L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del nulla-osta del Gruppo di Valutazione. Pertanto si ravvisa l’assenza di approvazione della localizzazione individuata nell’istanza di autorizzazione, da parte del Consiglio Comunale, previa acquisizione del nulla-osta del Gruppo di Valutazione.

e. Superiore interesse pubblico della necessità di individuare la collocazione più idonea per gli impianti di nuova installazione, limitando al minimo i potenziali danni per la salute dei cittadini, considerate le istanze ricevute da privato cittadino affetto da patologia ed anche, in seconda istanza, il danno estetico e di immagine che le installazioni possono cagionare.

 

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