Reggio, divieto scoppio petardi e similari fino all’8 gennaio

26 Dicembre 2024
233 Views
Stampa

REGGIO CALABRIA – «Nell’approssimarsi delle feste natalizie e di Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi; tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito; tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano; i fuochi d’artificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini; in conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed all’ambiente naturale; è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio; i suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi».

Queste le motivazioni dell’ordinanza firmata il 24 dicembre 2024 dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in relazione al divieto di scoppi di petardi e similari dal 23 dicembre all’8 gennaio.

I passaggi salienti dell’ordinanza

Alla luce di tutte le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire non solo la sicurezza e la quiete pubblica, ma anche la tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio pubblico e privato, necessario limitare l’uso di tali prodotti, nonché ribadire il divieto assoluto di vendita e utilizzo di prodotti illegali o illegalmente immessi in commercio, intensificando, al contempo, nel particolare periodo di riferimento, i controlli sui divieti e le limitazioni già imposte dalla legge.

Che in ragione della particolare concentrazione dell’uso delle suddette pratiche durante tutto il periodo delle festività natalizie e di capodanno, si rende necessario, a tutela della pubblica incolumità, fare ulteriore espresso divieto dell’uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualunque genere in luoghi pubblici specificamente individuati in quanto interessati da un maggiore afflusso di persone, prevedendo che venga svolta da parte dei competenti organi di controllo, speciale vigilanza per l’osservanza del presente divieto, allo scopo di prevenire danni all’incolumità pubblica.

Che, in particolare, si individuano quali oggetto del divieto le aree nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi: aree a verde e parchi pubblici, Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno, Corso Vittorio Emanuele III, Lungomare Falcomatà, Corso Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Italia, Piazza De Nava, Piazza Camagna, Piazza San Giorgio, Piazza Genoese, Piazza Garibaldi, Piazza Indipendenza, aree interessate dallo svolgimento di concerti, spettacoli o altre manifestazioni, aree interessate dai Mercatini di Natale, nonché tutte le aree interessate dal Capodanno Rai “l’Anno che Verrà” e dal programma degli Eventi di Natale 2024 approvato dall’Amministrazione Comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Le raccomandazioni

Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti.

Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante.

Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli; Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005.

Agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge.

L’ordine del sindaco

A partire dalle ore 6.00 del 23 dicembre 2024 e sino alle ore 24.00 dell’8 gennaio 2025:

il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici: 1. Aree a verde e parchi pubblici; 2. Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno; 3. Corso Vittorio Emanuele III; 4. Lungomare Falcomatà; 5. Corso Garibaldi; 6. Piazza Duomo; 7. Piazza Italia; 8. Piazza De Nava; 9. Piazza Camagna; 10.Piazza San Giorgio; 11.Piazza Genoese; 12.Piazza Garibaldi; 13.Piazza Indipendenza; 14.aree interessate dallo svolgimento di concerti, spettacoli o altre manifestazioni; 15.aree interessate dai Mercatini di Natale; 16.aree interessate dall’Evento Capodanno Rai “l’Anno che Verrà”; 17.aree interessate dal programma degli Eventi di Natale 2024;

il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti;

l’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza.

Le sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005;

l’inosservanza della presente ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

Potrebbe interessarti

Bonifica ordigni bellici a Villa San Giovanni: avvio delle operazioni di brillamento
Uncategorized
232 views
Uncategorized
232 views

Bonifica ordigni bellici a Villa San Giovanni: avvio delle operazioni di brillamento

Francesca Meduri - 3 Aprile 2025

La Prefettura di Reggio Calabria informa che, a seguito del ritrovamento di ordigni bellici nella località Bolano di Villa San…

Villa, Città in Movimento attacca: «Aberrante vedere Fi e Pd sotto lo stesso ombrello»
Uncategorized
224 views
Uncategorized
224 views

Villa, Città in Movimento attacca: «Aberrante vedere Fi e Pd sotto lo stesso ombrello»

Francesca Meduri - 3 Aprile 2025

VILLA SAN GIOVANNI -  Città in Movimento, il movimento civico espressione dell’omonimo gruppo consiliare di maggioranza, non ha gradito per…

Villa, l’inizio di un percorso politico “cantando” lo Stretto
Attualità
143 views
Attualità
143 views

Villa, l’inizio di un percorso politico “cantando” lo Stretto

Francesca Meduri - 3 Aprile 2025

VILLA SAN GIOVANNI - Il Circolo Pd “T. Giordano” e il Comitato Titengostretto organizzano, per sabato 5 aprile alle ore…